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Ordinanza — n. 24858/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24858/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 20 aprile 2021, ha rideterminato la pena inflitta a Sanfilippo Simone nella misura di anni due di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., lamentando carenza probatoria in ordine alla ritenuta configurazione della sua responsabilità penale. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24858/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., lamentando carenza probatoria in ordine alla ritenuta configurazione della sua responsabilità penale. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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insufficienza di prove scemata imputabilità imputazione di furto allegazioni inverosimili prove acquisite illegalmente reato impossibile

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Con sentenza del 6 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 20 aprile 2021, ha rideterminato la pena inflitta a Sanfilippo Simone nella misura di anni due di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO SIMONE nato a PALERMO il 07/09/1974 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 20 aprile 2021, ha rideterminato la pena inflitta a Sanfilippo Simone nella misura di anni due di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., lamentando carenza probatoria in ordine alla ritenuta configurazione della sua responsabilità penale. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell:art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 'del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di affermazione della sua responsabilità penale, in particolar modo ritenendo adeguato e certo l'avvenuto suo riconoscimento quale soggetto autore del delitto perpetrato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Co