Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments from the appeal without engaging with the appellate court's reasoning. The appellant failed to provide specific legal grounds or factual elements contrasting with the lower court's decision as required by criminal procedure law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically analyze the lower court's reasoning with specific legal and factual grounds; mere repetition of rejected arguments constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAULIS ALESSANDRA nato a TRIVERO il 19/02/1971 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 aprile 2023 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 ottobre 2022 con cui De Paulis Alessandra, in esito a giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge per mancato suo proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità; vizio di motivazione e violazione di legge per omessa disapplicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge per mancata disapplicazione della contestata recidiva.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati ,nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigl