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Ordinanza — n. 24856/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as Cassation cannot re-evaluate facts or evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24856/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual evidence and propose an alternative legal characterization of the crime. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 624-bis instead of Article 648 regarding the offense of receipt. The court rejected this, ruling that the Court of Cassation lacks the power to re-read factual elements or substitute its own assessment of evidence, reserving such discretion exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as such discretion belongs exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts appreciation of evidence discretion of trial judge legal characterization of crime recidiva nell'infrazione ricettazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett.
Art. 624-bis cod. pen.
Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 giugno 2020 con cui Rachad Nabil era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 624-bis cod. pen
Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 giugno 2020 con cui Rachad Nabil era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHAD NABIL nato il 25/01/1981 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 giugno 2020 con cui Rachad Nabil era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta configurazione della sua responsabilità penale; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., lamentando che la fattispecie ascrittagli avrebbe dovuto essere qualificata come delitto di ricettazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di affermazione della sua responsabilità penale, ritenendo adeguato e logico l'affermato riconoscimento della sua colpevolezza in ordine alla fattispecie criminosa ascrittagli.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024