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Ordinanza — n. 24854/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding witness credibility and sentencing aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal by Antonio Poerio inadmissible, ruling that the alleged errors constituted matters of judicial evaluation rather than factual mistakes. The appellant argued the court wrongly relied solely on justice collaborators' statements and missed objective facts regarding his association, but the court found these were implicit defenses already addressed. Consequently, the appeal was rejected as an error of judgment, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 416-bis c.p.; An extraordinary appeal for factual error is inadmissible when the challenged decision involves evaluative judgments or logical reasoning rather than a mere perceptual mistake regarding internal court acts.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error judicial evaluation witness credibility aggravating circumstances inadmissible appeal court costs mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Rilevato che il procuratore speciale di Antonio Poerio ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
Art. 416-bis c.p.
del Tribunale di Catanzaro, senza rinvio limitatamente ai capi 86, 92, 106 e 114 perché il fatto non sussiste, nonché con rinvio limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
Rilevato che il procuratore speciale di Antonio Poerio ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
del Tribunale di Catanzaro, senza rinvio limitatamente ai capi 86, 92, 106 e 114 perché il fatto non sussiste, nonché con rinvio limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018
della rubrica, rispetto al quale è stato disposto annullamento con rinvio solo in ordine alle circostanze del reato (Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv.
Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016
pen., decisiva e che il suo (A2 omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POERIO ANTONIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 31/07/1971 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; l

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il procuratore speciale di Antonio Poerio ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 22 febbraio 2023, con la quale questa Corte Suprema - oltre ad aver annullato nei confronti del Poerio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 9 giugno 2021, che ne aveva confermato la condanna resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, senza rinvio limitatamente ai capi 86, 92, 106 e 114 perché il fatto non sussiste, nonché con rinvio limitatamente alle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - ha rigettato nel resto il ricorso del medesimo imputato; premesso che il ricorso attiene al reato di cui al capo 1. della rubrica, rispetto al quale è stato disposto annullamento con rinvio solo in ordine alle circostanze del reato (Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 - 01) osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); - «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo (A2 omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01); rilevato che: - il primo motivo di impugnazione ha assunto l'erronea percezione da parte di questa Corte, poiché essa avrebbe ritenuto attendibili per il solo ricorrente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (a differenza di quanto affermato per il coimputato Angelo Muraca, per cui si è ritenuto che esse non potessero essere «colmate» con elementi tratti dalle intercettazioni, e per Leonardo Sacco), così argomentando difformemente rispetto a quanto ritenuto da altra pronuncia di legittimità resa nei confronti del coimputato Edoardo Scordio, giudicato separatamente (con rito ordinario); ed avrebbe erroneamente percepito pure l'assenza di circostanze oggettive da cui ricavare l'intraneità al sodalizio del Poerio; - il secondo motivo ha prospettato l'omesso esame del terzo motivo di ricorso, relativo al tema dei collaboratori di giustizia, rispetto al quale questa Corte avrebbe compiuto un salto logico; ritenuto che entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati in quanto la sentenza di legittimità oggetto di ricorso ha esaminato la prospettazione difensiva (avendo esplicito riguardo anche al terzo motivo di ricorso), indicando le ragioni per cui ha considerato immune da censure la valutazione di attendibilità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a carico del Poerio (che, ovviamente, il Giudice di legittimità non è chiamato a compiere direttamente) anche alla luce delle ulteriori emergenze investigative (cfr. spec. p. 174 s.), ragion per cui non ricorre alcun errore percettivo (come sopra inteso), avendo a ben vedere il ricorso prospettato in maniera irrituale un errore di giudizio sui profili appena esposti e una insussistente omessa pronuncia; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deji7/ i ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i