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Ordinanza — n. 24853/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24853/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJREBI ADEL nato il 19/12/1983 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; k. Rilevato che Adel Majrebi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mítius il trattamento sanzionatorio e ha confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, furto con strappo; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (che deporrebbero per il riconoscimento delle dette circostanze), non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Adel Majrebi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mítius il trattamento sanzionatorio e ha confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, furto con strappo; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (che deporrebbero per il riconoscimento delle dette circostanze), non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJREBI ADEL nato il 19/12/1983 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; k.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Adel Majrebi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mítius il trattamento sanzionatorio e ha confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, furto con strappo; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (che deporrebbero per il riconoscimento delle dette circostanze), non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i