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Ordinanza — n. 24852/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MICHELE nato a RIMINI il 11/03/1992 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Michele Ahmetovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5, e 707 cod. pen., ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. — è manifestamente infondato, in quanto: - la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 5, e 707 cod. pen., ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. — è manifestamente infondato, in quanto: - la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr.

Parole chiave

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danno patrimoniale procurato con astuzia danno patrimoniale reati contro il patrimonio circostanze aggravanti o attenuanti furto per mestiere danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MICHELE nato a RIMINI il 11/03/1992 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Ahmetovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5, e 707 cod. pen., ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. — è manifestamente infondato, in quanto: - la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr.

Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01, secondo cui «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa») - come si trae dalla ricostruzione del fatto compiuta già sentenza di primo grado, non oggetto di censura, il danno cagionato alla persona offesa non può nella specie essere limitato al modesto importo oggetto di impossessamento, poiché l'imputato (e il suo correo) hanno fatto accesso nell'esercizio commerciale in discorso a seguito dell'effrazione del vetro della sua porta di ingresso e si sono impossessati anche del cassetto del registratore di cassa; - dunque, il motivo di appello (incentrato sull'ammontare del denaro oggetto di furto) era manifestamente infondato, ragion per cui l'omessa motivazione in ordine a esso non può essere qui utilmente dedotta (cfr.

Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.