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Sentenza — n. 24850/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24850/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia in data 24 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato Pietro Gangemi per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24850/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quali sono stati dedotti: - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione del difetto di procedibilità per il reato in imputazione (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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reati violenti pubblica istigazione a delinquere gravi addebiti penali presentazione di denunce penali reato flagrante azione penale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GANGEMI PIETRO nato a CATANIA il 12/08/1959 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia in data 24 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato Pietro Gangemi per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quali sono stati dedotti: - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione del difetto di procedibilità per il reato in imputazione (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti. Invero: - il regime di procedibilità per il reato in imputazione è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - nel caso in esame è stata sporta soltanto denuncia di furto, non essendo stato in alcun modo manifestata alcuna volontà querelatoria (cfr. verbale redatto da personale della Questura di Catania in data 6 settembre 2016); - ne deriva che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbito il secondo motivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così