Italian Court dismisses appeals against aggravated sentencing for criminal association and aiding illegal entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Alessandro Tricorni and Abderrahim El Asri inadmissible, rejecting their claims regarding sentencing errors. The appellants argued for a violation of penal law and flaws in sentencing logic concerning their roles in a criminal association involving aiding illegal entry. The court found these arguments generic and infounded, noting that any calculation errors were merely material and did not affect the final sentence, while the other appeal lacked specific grounds to challenge the application of excluded aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments regarding sentencing calculations or the application of aggravating circumstances result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ASRI ABDERRAHIM nato il 20/08/1984 TRICOMI ALESSANDRO nato a MESSINA il 21/12/1975 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ;Ok
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Tricorni e Abderrahim El Asri ricorrono avverso la sentenza con cui, la Corte di appello di Messina (quale Giudice del rinvio), ha rideterminato le pene a loro inflitte per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. e degli ulteriori reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui sono stati rispettivamente ritenuti responsabili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Alessandro Tricorni - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena - è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale, nella commisurazione della pena, ha fatto riferimento (oltre che all'inserimento del ricorrente nel sodalizio), in maniera congrua e conforme al diritto (e qui non sindacabile:(cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ai suoi precedenti penali, non ravvisandosi il denunciato errore di calcolo della pena, irrogata nella misura finale di tre anni di reclusione, a seguito della riduzione per il rito abbreviato delle pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione (anni tre e mesi quattro per il più grave reato di cui al capo 2, aumento di sei mesi per il reato di cui al capo 1 e di mesi otto per il reato di cui al capo 19), essendo un mero errore materiale che non ha inciso sul dispositivo l'erronea indicazione (nella motivazione) in quattro anni e otto mesi della somma delle pene appena sopra indicate; ritenuto che il ricorso di Abderrahinn El Asri - che ha assunto la violazione del dictum della sentenza rescindente in ordine alla determinazione delle pena nonché l'illegittima e la erroneità del calcolo di essa - è manifestamente infondato e generico, in quanto dalla sentenza impugnata non si trae in alcun modo che sia stata fatta applicazione delle circostanze aggravanti già escluse e l'impugnazione è patentemente privo della necessaria specificità, il che non consente di cogliere in essa un'effettiva critica nei confronti del provvedimento reso dalla Corte distrettuale, cui era stata demandata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a fronte del disposto annullamento limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen