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Ordinanza — n. 24847/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preventive measure of special surveillance, arguing an erroneous application of law due to flawed factual reconstruction. The court rejected this because the appeal relied on generic criticisms rather than specific legal grounds permitted in this procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of erroneous legal application or insufficient factual reconstruction are inadmissible in preventive proceedings.

Parole chiave

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preventive measure special surveillance inadmissible appeal generic arguments court costs procedural penalty public security motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020
268404 - 01), non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020
268404 - 01), non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO PASQUALE nato a NAPOLI( ITALIA) il 08/04/1968 avverso il decreto del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasquale Scognamiglio ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso ha denunciato un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); e, comunque, si è affidato ad assedi del tutto generici sia nella parte in cui ha inteso censurare la qualificazione del ricorrente come persona socialmente pericolosa (anche allorché ha richiamato assertivamente la riduzione della pena a lui irrogata, e gli elementi su cui essa si fonderebbe, nel procedimento penale richiamato dalla Corte di merito nel decreto impugnato) sia nella parte in cui ha inteso censurare l'attribuzione allo stesso ricorrente di una pericolosità attuale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i