Ordinanza — n. 24844/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORIELLO ANTONIO nato a SALERNO il 31/03/1967 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Antonio Toriello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, con le conseguenti statuizioni civili; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso — che, rispettivamente, hanno dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e all'affermazione della responsabilità dell'imputato e la violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver causato l'indebolimento permanente di un organo —, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, si affidano ad asserti del tutto privi di specificità e versati in fatto (contestando l'attendibilità attribuita alla persona offesa e la sussistenza della detta ipotesi aggravata), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24844/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01) e facendo pure generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORIELLO ANTONIO nato a SALERNO il 31/03/1967 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Toriello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, con le conseguenti statuizioni civili; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso — che, rispettivamente, hanno dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e all'affermazione della responsabilità dell'imputato e la violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver causato l'indebolimento permanente di un organo —, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, si affidano ad asserti del tutto privi di specificità e versati in fatto (contestando l'attendibilità attribuita alla persona offesa e la sussistenza della detta ipotesi aggravata), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01) e facendo pure generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis