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Ordinanza — n. 24843/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24843/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA SALVATORE nato a CATANIA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Salvatore Privitera ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione della legge penale in ragione dell'esclusione di un'ipotesi di falso grossolano e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto: - non si confronta compiutamente con l'iter della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha indicato in maniera congrua e conforme al diritto la ragione per cui ha escluso la sussistenza di un falso grossolano - ossia di un falso «macroscopicamente rilevabile» e perciò «non è idoneo a trarre in inganno alcuno» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01) -, osservando che l'alterazione della targa aveva tratto in inganno gli operanti, che l'hanno rilevata solo dopo aver compiuto accertamenti; e non ha ravvisato la particolare tenuità del fatto anche in considerazione di elementi riconducibili alle modalità della condotta (atta ad attribuire ad altri le conseguenze delle infrazioni alla guida del veicolo) e all'intensità del dolo così espresso dal ricorrente, con un apprezzamento che può dirsi adeguato a disattendere il gravame (dato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione da esso previsti: cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24843/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 477, 482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione della legge penale in ragione dell'esclusione di un'ipotesi di falso grossolano e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto: - non si confronta compiutamente con l'iter della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha indicato in maniera congrua e conforme al diritto la ragione per cui ha escluso la sussistenza di un falso grossolano - ossia di un falso «macroscopicamente rilevabile» e perciò «non è idoneo a trarre in inganno alcuno» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01) -, osservando che l'alterazione della targa aveva tratto in inganno gli operanti, che l'hanno rilevata solo dopo aver compiuto accertamenti; e non ha ravvisato la particolare tenuità del fatto anche in considerazione di elementi riconducibili alle modalità della condotta (atta ad attribuire ad altri le conseguenze delle infrazioni alla guida del veicolo) e all'intensità del dolo così espresso dal ricorrente, con un apprezzamento che può dirsi adeguato a disattendere il gravame (dato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione da esso previsti: cfr.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsa testimonianza inganno sull'identità infrazione alle norme della circolazione falsificazione dei pesi e delle misure false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione della legge penale in ragione dell'esclusione di un'ipotesi di falso grossolano e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
279506 — 01); il che priva di conducenza le censure medesime, nel resto del tutto generiche, segnatamente in ordine alle modalità degli accertamenti compiuti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA SALVATORE nato a CATANIA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Privitera ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione della legge penale in ragione dell'esclusione di un'ipotesi di falso grossolano e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto: - non si confronta compiutamente con l'iter della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha indicato in maniera congrua e conforme al diritto la ragione per cui ha escluso la sussistenza di un falso grossolano - ossia di un falso «macroscopicamente rilevabile» e perciò «non è idoneo a trarre in inganno alcuno» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01) -, osservando che l'alterazione della targa aveva tratto in inganno gli operanti, che l'hanno rilevata solo dopo aver compiuto accertamenti; e non ha ravvisato la particolare tenuità del fatto anche in considerazione di elementi riconducibili alle modalità della condotta (atta ad attribuire ad altri le conseguenze delle infrazioni alla guida del veicolo) e all'intensità del dolo così espresso dal ricorrente, con un apprezzamento che può dirsi adeguato a disattendere il gravame (dato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione da esso previsti: cfr.

Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); - e ha finito pure col prospettare irritualmente un alternativo apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale, segnatamente in ordine alla mancata qualificazione del fatto quale illecito amministrativo, e il vizio di motivazione sulla denunciata violazione della legge processuale in ordine al sequestro delle targhe oggetto materiale del reato - oltre ad assumere nuovamente la ricorrenza di un falso grossolano (allegazione per cui vale quanto già rilevato), è manifestamente infondato: - poiché «integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, C.d.S., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione» (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035 - 01); e la Corte di merito ha indicato espressamente in maniera congrua e logica - qui non sindacabile alla luce della generica censura contenuta nel ricorso, che non ha neppure assunto un travisamento della prova sul punto - gli elementi sulla scorta dei quali ha attribuito al ricorrente l'effettiva disponibilità del veicolo e la contraffazione delle sue targhe (cfr. sentenza impugnata, spec. p. 6); - nonché in quanto le censure relative alle modalità di esecuzione del sequestro non possono inficiare gli accertamenti compiuti sulle targhe, non sussistendo un principio generale di invalidità , derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità ed anzi essendo tassative le relative ipotesi (cfr.

Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826 — 01; Sez. 3, n. 20016 del 18/06/2020, Pudda, Rv. 279506 — 01); il che priva di conducenza le censure medesime, nel resto del tutto generiche, segnatamente in ordine alle modalità degli accertamenti compiuti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa del