Ordinanza — n. 24841/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Iolanda Bevilacqua per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (art. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della ritenuta procedibilità a querela nonostante la contestazione dell'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio — è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale (la cui decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero) aveva ritenuto il delitto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, cit.) nonché, pur a fronte della contestazione di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio nonché esposta a pubblica fede (aggravanti entrambe previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, cit.), soltanto per tale ultima ipotesi (in tal senso, è esplicita la motivazione della sentenza del Tribunale in data 30 giugno 2015); - dunque, l'imputata è stata condannata per un reato ormai procedibile a querela di parte in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato l'art. 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24841/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della ritenuta procedibilità a querela nonostante la contestazione dell'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio — è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale (la cui decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero) aveva ritenuto il delitto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, cit.) nonché, pur a fronte della contestazione di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio nonché esposta a pubblica fede (aggravanti entrambe previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, cit.), soltanto per tale ultima ipotesi (in tal senso, è esplicita la motivazione della sentenza del Tribunale in data 30 giugno 2015); - dunque, l'imputata è stata condannata per un reato ormai procedibile a querela di parte in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato l'art. 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: BEVILACQUA IOLANDA nato a GIOIA TAURO il 04/03/1967 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Iolanda Bevilacqua per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (art. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della ritenuta procedibilità a querela nonostante la contestazione dell'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio — è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale (la cui decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero) aveva ritenuto il delitto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, cit.) nonché, pur a fronte della contestazione di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio nonché esposta a pubblica fede (aggravanti entrambe previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, cit.), soltanto per tale ultima ipotesi (in tal senso, è esplicita la motivazione della sentenza del Tribunale in data 30 giugno 2015); - dunque, l'imputata è stata condannata per un reato ormai procedibile a querela di parte in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato l'art. 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.
Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»)., ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/03