Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic fact re-evaluation without specific evidence challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Silvestri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Silvestri challenged a lower court's lenient sentence for fraud, arguing violations of procedural articles regarding the imputee's status as an administrator. The court rejected these claims as generic assertions that merely re-evaluated facts without properly challenging the evidence or violating specific procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 530, comma 2; Art. 533 c.p.p.: An appeal must specifically cite procedural violations or factual errors; generic re-evaluation of facts without challenging the evidence constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI CLAUDIO nato il 22/12/1964 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Claudio Silvestri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha rideterminato in mitius la pena detentiva irrogata all'imputato, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), ha assunto la violazione degli artt.. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, segnatamente, all'attribuzione allo stesso della qualità di amministratore - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato in questa sede un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, peraltro sulla scorta di asserti del tutto generici, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il