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Ordinanza — n. 24837/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24837/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANZELLOTTI LUIGI nato a CHIETI il 01/02/1963 DI GIOVANNI DANIELE nato a GUARDIAGRELE il 14/12/1983 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24837/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANZELLOTTI LUIGI nato a CHIETI il 01/02/1963 DI GIOVANNI DANIELE nato a GUARDIAGRELE il 14/12/1983 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale sanzioni penali responsabilità disciplinare sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANZELLOTTI LUIGI nato a CHIETI il 01/02/1963 DI GIOVANNI DANIELE nato a GUARDIAGRELE il 14/12/1983 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Anzellotti e Daniele Di Giovanni ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di furto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità degli imputati - è patentemente privo della necessaria specificità poiché si affida ad enunciati assertivi e al generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02;

Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), il che non consente di ravvisare un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed è, altresì, inedito nella parte relativa alla responsabilità del Di Giovanni, che non era stata oggetto di doglianza (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec