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Ordinanza — n. 24833/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for violence private as inadmissible due to lack of substantive legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alfredo Fulvi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fulvi challenged the appellate court's acquittal on intentional injury and confirmation of violence private, arguing violations of criminal law and reasoning defects. The court rejected these claims as merely procedural complaints regarding evidence evaluation without a substantive legal argument, citing established case law.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must present a substantive legal challenge; mere re-evaluation of evidence without alleging a specific legal error renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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violence private inadmissible appeal evidence re-evaluation criminal procedure court costs inutilizzabilità delle prove illecite sanzione penale diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 610 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULVI ALFREDO nato a L'AQUILA il 22/08/1962 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alfredo Fulvi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, lo ha assolto dell'imputazione di lesioni personali (già riqualificato come lesioni personali colpose dal Tribunale di L'Aquila) e ne ha confermato la condanna per il delitto di violenza privata, rideterminando il trattamento sanzionatorio e l'entità del risarcimento da corrispondere alla parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, delle dichiarazioni di testi a carico, ivi compresa la persona offesa e del teste a discarico Simonetta Cocco), qui non consentito, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso