Italian court dismisses appeal for violence private as inadmissible due to lack of substantive legal challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alfredo Fulvi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fulvi challenged the appellate court's acquittal on intentional injury and confirmation of violence private, arguing violations of criminal law and reasoning defects. The court rejected these claims as merely procedural complaints regarding evidence evaluation without a substantive legal argument, citing established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must present a substantive legal challenge; mere re-evaluation of evidence without alleging a specific legal error renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULVI ALFREDO nato a L'AQUILA il 22/08/1962 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alfredo Fulvi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, lo ha assolto dell'imputazione di lesioni personali (già riqualificato come lesioni personali colpose dal Tribunale di L'Aquila) e ne ha confermato la condanna per il delitto di violenza privata, rideterminando il trattamento sanzionatorio e l'entità del risarcimento da corrispondere alla parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, delle dichiarazioni di testi a carico, ivi compresa la persona offesa e del teste a discarico Simonetta Cocco), qui non consentito, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso