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Ordinanza — n. 24832/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24832/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLADINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 12/05/1977 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 1.. Rilevato che Francesco Palladini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen., ha dedotto la violazione della legge penale, l'«erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie» e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato (e, segnatamente, dell'attribuzione dei fatti al medesimo imputato) - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato l'erroneo apprezzamento del compendio in atti, senza neppure denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), nonché il difetto della compiuta disamina delle doglianze difensive (per nulla specificate), affidandosi ad enunciati del tutto generici; - il secondo motivo - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato (e, segnatamente, all'attribuzione dei fatti al medesimo Palladini) - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non muove un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma contiene assunti non compiutamente riferibili al caso in esame, inidonei a censurare la decisione impugnata che (richiamando, oltre alle modalità della condotta, la quantità delle res oggetto di contraffazione) ha indicato in maniera adeguata l'elemento posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: — è manifestamente infondato e versato in fatto, poiché la Corte di merito ha indicato l'elemento (la quantità della merce de qua) sulla scorta del quale, alla luce del disposto dell'art. 133, comma 1, cod. pen. (richiamato dall'art. 131-bis, comma 1, cit.)— ha escluso la particolare tenuità; e il ricorso ha perorato un diverso apprezzamento, non consentito in questa sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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sospensione di pena confisca dei proventi di reato concorso di motivi di sospensione contraffazione di merci sospensione dei dazi doganali procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
131-bis, comma 1, cit.)— ha escluso la particolare tenuità; e il ricorso ha perorato un diverso apprezzamento, non consentito in questa sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLADINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 12/05/1977 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 1..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Palladini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen., ha dedotto la violazione della legge penale, l'«erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie» e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato (e, segnatamente, dell'attribuzione dei fatti al medesimo imputato) - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato l'erroneo apprezzamento del compendio in atti, senza neppure denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), nonché il difetto della compiuta disamina delle doglianze difensive (per nulla specificate), affidandosi ad enunciati del tutto generici; - il secondo motivo - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato (e, segnatamente, all'attribuzione dei fatti al medesimo Palladini) - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non muove un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma contiene assunti non compiutamente riferibili al caso in esame, inidonei a censurare la decisione impugnata che (richiamando, oltre alle modalità della condotta, la quantità delle res oggetto di contraffazione) ha indicato in maniera adeguata l'elemento posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - il terzo motivo - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione a cagione della mancata sospensione condizionale della pena - è inedito (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello») e manifestamente infondato (atteso che il ricorrente ha già riportato due condanne alla pena della reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale), il che esime dal dilungarsi sulla patente genericità del motivo in esame; - il quarto motivo - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

— è manifestamente infondato e versato in fatto, poiché la Corte di merito ha indicato l'elemento (la quantità della merce de qua) sulla scorta del quale, alla luce del disposto dell'art. 133, comma 1, cod. pen. (richiamato dall'art. 131-bis, comma 1, cit.)— ha escluso la particolare tenuità; e il ricorso ha perorato un diverso apprezzamento, non consentito in questa sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa de