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Ordinanza — n. 24829/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding provisional damages in fraud bankruptcy case as discretionary and non-appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on provisional damages in a fraud bankruptcy case is discretionary and cannot be challenged via cassation. The appellant argued for a reduction of these damages, but the court held such decisions are merely deliberative and subject to revocation by the final civil judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

Parole chiave

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provisional damages fraud bankruptcy cassation inadmissibility discretionary decision court costs penalty fund judicial review modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
277773 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
277773 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCOLINI ALESSIO nato a EMPOLI il 23/10/1972 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessio Niccolini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i fatti di bancarotta fraudolenta a lui ascritti (uno di essi riqualificato ex art. 216, comma 2, legge fall.); ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha reso una motivazione adeguata e dunque qui non sindacabile (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), indicando gli elementi che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, avendo riguardo, tra l'altro, alle modalità della condotta illecita posta in essere dall'imputato, per il tramite di due distinte società; - il secondo motivo - che ha assunto il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni civili e segnatamente alla chiesta revoca o riduzione della provvisionale - è inammissibile per la dirimente considerazione che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così