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Ordinanza — n. 24828/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24828/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURELLI BERIGUETE HEIDY ( CUI 029H613 ) nato il 01/03/1983 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Heidy Beriguete Turelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto: - «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24828/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01;

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali recidiva nell'infrazione riduzione della pena sanzione sostitutiva pena accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
e l'esclusione delle aggravanti, compresa la recidiva), in particolare apprezzando in termini sfavorevoli (oltre al danno cagionato) le modalità del fatto e i precedenti dell'imputata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURELLI BERIGUETE HEIDY ( CUI 029H613 ) nato il 01/03/1983 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Heidy Beriguete Turelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto: - «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01;

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); - nel caso in esame, il primo Giudice - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - aveva determinato la pena base (su cui è stata operata la riduzione per il rito abbreviato), che ha ritenuto proporzionata alla gravità del fatto e congrua, in un anno di reclusione ed euro 300 di multa e, dunque, in misura inferiore al medio edittale (atteso che l'art. 624, comma 1, cod. pen. prevede le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 154 a 516); e la Corte di merito ha confermato tale statuizione con un'argomentazione adeguata, che ha dato conto delle ragioni per cui ha disatteso la prospettazione difensiva (volta ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e l'esclusione delle aggravanti, compresa la recidiva), in particolare apprezzando in termini sfavorevoli (oltre al danno cagionato) le modalità del fatto e i precedenti dell'imputata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così