Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raimondo Pellungrini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pellungrini challenged the lower court's dismissal of his appeal on aggravated theft, arguing a defect in reasoning. The court rejected this because the appeal merely restated factual assertions without addressing the specific legal grounds or citing binding precedents required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to cite the specific legal provisions or binding precedents that form the basis of the alleged error, instead merely restating factual assertions without engaging with the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLUNGRINI RAIMONDO nato a VIAREGGIO il 07/10/1963 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Raimondo Pellungrini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nel suo interesse, avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Lucca lo aveva condannato per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione — lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, dedotti tramite enunciati assertivi (senza neppure assumere il travisamento della prova), non confrontandosi in alcun modo con la motivazione che ha indicato gli elementi in forza dei quali ha dichiarato inammissibile il gravame (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il