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Ordinanza — n. 24825/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and generic reform requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Filippa Mancuso inadmissible due to a lack of specific grounds against the second-instance conviction for aggravated theft. The appellant's arguments were deemed generic and failed to provide a concrete critique of the judgment, merely requesting a reform of the sentence regarding recidivism. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity to identify the contested points of the judgment, particularly when it relies on generic assertions or irrevocably requests a reform of the sentence without addressing the specific legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds criminal procedure procedural costs recidivism reform Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.) e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
262575 — 01), in particolare poiché riporta — a sostegno dell'asserito vizio di motivazione — assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
262575 — 01), in particolare poiché riporta — a sostegno dell'asserito vizio di motivazione — assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.) e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO FILIPPA nato a PALERMO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Filippa Mancuso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), in particolare poiché riporta — a sostegno dell'asserito vizio di motivazione — assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod. proc. pen.) e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1