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Ordinanza — n. 24823/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Garofalo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Garofalo challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing violations of criminal law regarding elements of the crime, evidence evaluation, and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first three grounds merely re-evaluated facts without citing specific legal errors, while the fourth ground lacked the necessary specificity to criticize the lower court's discretionary reasoning on mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not contain specific legal criticisms of the lower court's decision, merely re-evaluating facts or asserting general assertions without identifying precise legal violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal criticism general mitigating circumstances discretionary power review re-evaluation of facts court costs and fine criminal procedure law motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 494 cod. pen.
Rilevato che Fabrizio Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod.
art. 494 cod. pen
Rilevato che Fabrizio Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO FABRIZIO nato a PALERMO il 12/01/1980 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fabrizio Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso - che hanno denunciato, rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (al più da ritenersi tentato), la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermata sussistenza della prova delle condotte ascritte all'imputato e alla sua individuazione come autore di esse, nonché il vizio della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, hanno irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il terzo motivo - con cui sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - contiene enunciati del tutto assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avanzare rituali critiche al provvedimento impugnato, la cui motivazione in maniera congrua e logica ha indicato gli elementi (in particolare, l'assenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamento e i numerosi precedenti penali dell'imputato) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così