Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds and lack of specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Garofalo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Garofalo challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing violations of criminal law regarding elements of the crime, evidence evaluation, and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first three grounds merely re-evaluated facts without citing specific legal errors, while the fourth ground lacked the necessary specificity to criticize the lower court's discretionary reasoning on mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not contain specific legal criticisms of the lower court's decision, merely re-evaluating facts or asserting general assertions without identifying precise legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO FABRIZIO nato a PALERMO il 12/01/1980 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Fabrizio Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso - che hanno denunciato, rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (al più da ritenersi tentato), la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermata sussistenza della prova delle condotte ascritte all'imputato e alla sua individuazione come autore di esse, nonché il vizio della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, hanno irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il terzo motivo - con cui sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - contiene enunciati del tutto assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avanzare rituali critiche al provvedimento impugnato, la cui motivazione in maniera congrua e logica ha indicato gli elementi (in particolare, l'assenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamento e i numerosi precedenti penali dell'imputato) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così