Ordinanza — n. 24822/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALVARO DOMENICO nato a PALMI il 25/08/1977 TRIPODI DOMENICA nato a CHIVASSO il 03/07/1980 avverso il decreto del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24822/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); - sia perché, comunque, finiscono col perorare, per il tramite di enunciati assertivi, e dunque privi della necessaria, un diverso apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALVARO DOMENICO nato a PALMI il 25/08/1977 TRIPODI DOMENICA nato a CHIVASSO il 03/07/1980 avverso il decreto del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Alvaro e Tripodi Domenica ricorrono, con unico atto, avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la prima decisione che ha applicato al primo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e ha disposto la confisca di un immobile intestato alla seconda; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che hanno assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, rispettivamente, per applicare al proposto la misura di prevenzione personale (con particolare riguardo all'attualità della sua pericolosità sociale) e per disporre la misura di prevenzione patrimoniale - sono inammissibili: - sia in quanto hanno denunciato un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione (cfr.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); - sia perché, comunque, finiscono col perorare, per il tramite di enunciati assertivi, e dunque privi della necessaria, un diverso apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci