Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling procedural defects and non-expired statute of limitations bar the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Alaimo inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The court found the first ground challenging the court of appeal's reasoning unfounded because the lower court properly assessed evidence regarding tampered energy meters. Additionally, the second ground alleging the statute of limitations had expired was rejected as the twelve-year and six-month period had not yet elapsed since the 2013 offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound based on established facts and the statute of limitations has not expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO FRANCESCO nato a VILLABATE il 02/08/1963 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; f /- / —
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Alaimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. peri.); ritenuto che lil primo motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alle allegazioni difensive volte ad escludere la responsabilità dell'imputato — è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha fondato, in maniera congrua e logica, la conferma della prima decisione sulla disamina dei dati di fatto emersi (segnatamente, all'atto del sopralluogo che ha acclarato la manomissione del misuratore di energia che serviva l'attività esercitata dal ricorrente, presente in loco, determinando una riduzione superiore all'87°/0 dei consumi registrati rispetto a quelli effettivi), cosi disattendendo compiutamente la prospettazione difensiva (fondata sulla negazione dell'addebito da parte dell'imputato, che ha asserito di non avere contezza della manomissione, per aver gestito l'officina con altri, e di «avere sempre pagato le bollette») qui irritualmente reiterata per il tramite di enunciati assertivi e senza neppure assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto che il secondo motivo, che ha assunto la prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia di appello (resa il 29 giugno 2023), è manifestamente infondato, dato che il termine di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi (tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni posta per il delitto in imputazione, commesso il 29 novembre 2013, e dell'interruzione: cfr. artt.157 e 161 cod. pen.), non è ancora decorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così