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Ordinanza — n. 24812/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for manifestly unfounded generic mitigating circumstances argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Florin Marin Puscas inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over specific recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded and generic. The appellate court properly rejected the request by citing the appellant's negative personality and specific conduct, making the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-prevalence of generic mitigating circumstances over specific recidivism is inadmissible if the lower court provided a congruous motivation based on the defendant's negative personality and specific conduct.

Parole chiave

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aggravated theft conviction generic mitigating circumstances specific recidivism inadmissible appeal negative personality Article 616 criminal procedure discretionary power review imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
268360 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.
art. 616 cod. proc. pen
268360 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 — 01
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 — 01) ma ha anche evidenziato la negativa personalità dell'imputato alla luce della sua specifica condotta (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01
279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza neppure confrontarsi con il detto iter (Sez.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01
271269 — 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza neppure confrontarsi con il detto iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUSCAS FLORIN MARIN nato il 25/06/1985 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Florin Marin Puscas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, e non anche di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto: - come correttamente rilevato dalla Corte di merito, le attenuanti generiche non possono essere stimate prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (cfr. art. 69, comma 4, cod. pen.), ritenuta nella specie; - il Giudice di appello ha comunque negato la chiesta prevalenza pure per il tramite di una motivazione congrua, che non solo ha richiamato l'assenza di ulteriori elementi rispetto a quelli posti a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche (osservando, conformemente alla giurisprudenza dei legittimità, che sotto tale ultimo profilo non può venire in rilievo la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato: cfr.

Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 — 01) ma ha anche evidenziato la negativa personalità dell'imputato alla luce della sua specifica condotta (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) così indicando gli elementi che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza neppure confrontarsi con il detto iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così