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Ordinanza — n. 24811/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft evasion as manifestly unfounded due to lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Christian Caleo's appeal against his conviction for theft evasion inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning regarding his criminal history and multiple offenses to be sufficient and discretionary. Consequently, the appeal was rejected, and Caleo was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's motivation regarding the exercise of discretionary sentencing power is congruous and based on undisputed facts, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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theft evasion conviction generic mitigating circumstances inadmissible appeal discretionary sentencing power court costs and fine attenuazione della pena eccezioni difensive motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
271269 - 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALEO CHRISTIAN nato a LIVORNO il 26/04/1980 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Christian Caleo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i delitti di evasione a furto a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha reso una motivazione congrua in ordine alla conferma anche delle pene inflitte, indicando gli elementi (in particolare, i numerosi precedenti penali dell'imputato, oltre che la commissione di più fatti di evasione) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso