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Ordinanza — n. 24808/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24808/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALDEZ PATRICK SIMON nato a SANTO DOMINGO( REP. DOMINICANA) il 23/01/1986 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Patrick Simon Valdez ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato — lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede, senza neppure assumere il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione che ha indicato le ragioni per cui la persona offesa è stata ritenuta attendibile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01;

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi difetto di motivazione reiterazione di reati penali causa legittima ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Rilevato che Patrick Simon Valdez ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALDEZ PATRICK SIMON nato a SANTO DOMINGO( REP. DOMINICANA) il 23/01/1986 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Patrick Simon Valdez ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato — lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede, senza neppure assumere il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione che ha indicato le ragioni per cui la persona offesa è stata ritenuta attendibile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il