Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for aggravated theft with snatching due to inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Said El Hafyani El Idrissi inadmissible regarding his conviction for aggravated theft with snatching. The appellant argued for a re-evaluation of facts concerning the identification of the perpetrator and the exclusion of criminal continuation, but the court found these arguments merely reiterated without new legal merit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that merely reiterate factual allegations without raising new legal issues or challenging the court's reasoning are inadmissible and constitute a ground for disciplinary sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAFYANI EL IDRISSI SAID nato il 29/07/1975 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Said El Hafyani El Idrissi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto con strappo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso — con i quali, rispettivamente sono stati denunciati il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato come autore del fatto e la violazione della legge penale con riguardo all'esclusione della continuazione tra il delitto oggetto del presente procedimento e altro per cui il ricorrente è stato già giudicato — lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di allegazioni qui riproposte, hanno irritualmente prospettato elementi di fatto chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il