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Ordinanza — n. 24805/2024 — snpen Generato dall'IA

Request for remittal dismissed due to failure to notify other parties as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the request for remittal inadmissible because the applicant failed to notify other parties, violating the mandatory notification requirement under Article 46 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued for the remittal of the proceedings pending before the Tribunal of Viterbo, but the court found no evidence of compliance with the procedural duty. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1 e 2 c.p.p.; Art. 46, comma 6 c.p.p.: A request for remittal is inadmissible if the applicant fails to notify other parties, resulting in a fine.

Parole chiave

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request for remittal notification requirement inadmissible request fine for non-compliance Code of Criminal Procedure rispetto del procedimento precontenzioso assunzione di prove a titolo cautelare adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo; ritenuto che la richiesta è inammissibile poiché non risulta notificata, a cura dei richiedente, alle altre parti, adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità (cfr.
Art. 46, comma 2, cod. proc. pen.
art. 46, comma 2, cod. proc. pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.
Art. 46, comma 6, cod. proc. pen.
pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento della somma, che si stima equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende (cfr.
art. 46 cod. proc. pen
Rilevato che Gaetano Cici ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo; ritenuto che la richiesta è inammissibile poiché non risulta notificata, a cura dei richiedente, alle altre parti, adempimento previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451
Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01); P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CICI GAETANO nato a SANTERAMO IN COLLE il 12/02/1966 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gaetano Cici ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo; ritenuto che la richiesta è inammissibile poiché non risulta notificata, a cura dei richiedente, alle altre parti, adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità (cfr. art. 46, comma 2, cod. proc. pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento della somma, che si stima equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024