Ordinanza — n. 24713/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AZIZA GHEZALA nato il 15/09/1963 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ben Aziza Ghezala ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, si risolve in doglianze di fatto e prospetta una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24713/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3); Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, è inedito e ricordato che l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua concessione del beneficio, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AZIZA GHEZALA nato il 15/09/1963 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ben Aziza Ghezala ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, si risolve in doglianze di fatto e prospetta una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3); Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, è inedito e ricordato che l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua concessione del beneficio, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente il 24 maggio 2024, che è tardiva perché inviata dopo la scadenza del termine di quindici giorni anteriori all'udienza ex artt. 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, comunque, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così