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Ordinanza — n. 24712/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity in the appellate act regarding non-mention benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Sifanno's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Sifanno argued that the Court of Appeal failed to provide specific reasoning regarding his request for the benefit of non-mention, but the court found the original appeal act insufficient because it merely requested unspecified benefits without supporting reasons. Consequently, the court ruled that the defect of specificity existed at the appellate stage, rendering the current appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the act of appeal lacks the required specificity regarding the benefit of non-mention, as a mere request without stated reasons constitutes a defect of specificity that precludes further examination.

Parole chiave

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benefit of non-mention defect of specificity inadmissible appeal appellate act requirements procedural defect azione penale privata aggressione fisica lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFANNO LUIGI nato a BARI il 04/11/1965 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sifanno Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione, è inammissibile perché era già inammissibile sul punto, per difetto di specificità, l'atto di appello che si limitava una mera istanza di concessione di "benefici" non meglio precisati, senza indicare ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/