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Ordinanza — n. 24710/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24710/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GENNARO nato a NAPOLI il 01/12/1979 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Angelo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di sostituzione di persona; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla pena applicata in aumento per la continuazione, sul riconoscimento della recidiva e sul giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché erano già inammissibili, per difetto di specificità, gli omologhi motivi di appello: - già il Tribunale aveva fornita adeguata risposta su tutti i punti oggetto di ricorso; - l'atto di appello non si misurava con la motivazione del Tribunale; - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di specificità dei motivi ricorre non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24710/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Ciò in quanto l'atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza della vittima indagine per furto alibi allegazioni fattuali non credibili confessione reato flagrante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GENNARO nato a NAPOLI il 01/12/1979 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Angelo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di sostituzione di persona; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla pena applicata in aumento per la continuazione, sul riconoscimento della recidiva e sul giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché erano già inammissibili, per difetto di specificità, gli omologhi motivi di appello: - già il Tribunale aveva fornita adeguata risposta su tutti i punti oggetto di ricorso; - l'atto di appello non si misurava con la motivazione del Tribunale; - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di specificità dei motivi ricorre non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Ciò in quanto l'atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis