Sentenza — n. 24709/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMele Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali (capo 2a); Va rilevato che, come dedotto in ricorso, il reato è estinto per remissione di querela. Dai verbali redatti il 3 febbraio 2023 dai Carabinieri della stazione di San Nicandro Garganico risulta che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e che l'imputato ha accettato la remissione; La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24709/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELE MATTEO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 04/06/1991 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mele Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali (capo 2a);
2. Va rilevato che, come dedotto in ricorso, il reato è estinto per remissione di querela. Dai verbali redatti il 3 febbraio 2023 dai Carabinieri della stazione di San Nicandro Garganico risulta che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e che l'imputato ha accettato la remissione; La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec