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Ordinanza — n. 24708/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24708/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAVIA MARIANNA nato a PALERMO il 18/01/1979 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bellavia Marianna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24708/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova informatica imputazione di furto indizio prove acquisite tramite sorveglianza identificazione forense luogo del reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAVIA MARIANNA nato a PALERMO il 18/01/1979 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bellavia Marianna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06