Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specify contested points and using interrogative language.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Caravella Cesare inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal sought to re-examine the renunciation of a specific appeal reason and alleged contradictions but failed to identify precise points of the lower court's decision. The court rejected the appeal because the arguments were formulated as questions, lacked specificity, and did not meaningfully contrast with the reasons already provided by the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not specify the points of the decision under attack, is formulated as questions, or lacks specificity by failing to contrast with the reasons already given.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLA CESARE nato a MOLFETTA il 26/12/1969 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caravella Cesare ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che chiede alla corte di cassazione di riesaminare "la rinuncia al motivo 1 di appello con equa rideterminazione della pena", il "principio di autocontradditori età dell'organo giudicante, "il comportamento processuale del Caravella", "la sussistenza della contestata aggravante", è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - non indica in modo specifico i punti della decisione oggetto di contestazione; - è formulato in modo perplesso, ponendo delle domande; - è privo di specificità, poiché non si confronta con le ragioni della decisione che già hanno offerto ampia risposta alle medesime doglianze;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il