Ordinanza — n. 24706/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDAVACCARO ONOFRIO nato a NOICATTARO il 30/04/1956 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Guardavaccaro Onofrio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi dell'art. 624-bis comma terzo in relazione all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., commesso in data 25 novembre 2011;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 24706/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDAVACCARO ONOFRIO nato a NOICATTARO il 30/04/1956 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Guardavaccaro Onofrio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi dell'art. 624-bis comma terzo in relazione all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., commesso in data 25 novembre 2011;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine massimo di prescrizione che sarebbe pari ad anni sette e mesi sei in ragione della pena prevista dalla norma in vigore al momento del fatto, è manifestamente infondato poiché alla data del fatto per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose era già prevista la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine di prescrizione del reato è pari ad anni dodici e mesi sei (anni dieci ex art. 157 cod. pen. aumentata di un quarto ex art. 161 cod. pen.) e non è decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata;
Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso