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Ordinanza — n. 24705/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO 11 12/10/1994 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rendina Mario Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO 11 12/10/1994 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rendina Mario Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità momento del reato imputazione di furto reddito da sostanza mobiliare violazione del segnale luminoso prove acquisite illegalmente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO 11 12/10/1994 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rendina Mario Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/