Ordinanza — n. 24704/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ADRIANO nato a TORINO il 17/04/1971 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sanna Adriano ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari che lo ha condannato per il reato di minaccia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza del fatto tipico di minaccia, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24704/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ADRIANO nato a TORINO il 17/04/1971 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sanna Adriano ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari che lo ha condannato per il reato di minaccia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza del fatto tipico di minaccia, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ADRIANO nato a TORINO il 17/04/1971 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sanna Adriano ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari che lo ha condannato per il reato di minaccia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza del fatto tipico di minaccia, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/