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Ordinanza — n. 24701/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24701/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GERARDO nato a MERCATO SAN SEVERINO il 03/03/1968 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Iannone Gerardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione della prova sull'elemento soggettivo del reato e il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto si sostanziano nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio e difettano di un reale confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GERARDO nato a MERCATO SAN SEVERINO il 03/03/1968 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Iannone Gerardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione della prova sull'elemento soggettivo del reato e il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto si sostanziano nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio e difettano di un reale confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pubblica intimidazione violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica pericolo concreto crimine di aggressione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GERARDO nato a MERCATO SAN SEVERINO il 03/03/1968 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Iannone Gerardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione della prova sull'elemento soggettivo del reato e il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto si sostanziano nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio e difettano di un reale confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/