Ordinanza — n. 24700/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIENA VINCENZO nato a NAPOLI il 16/01/1976 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti-;-) udita I-a relazion-e-Svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Siena Vincenzo propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIENA VINCENZO nato a NAPOLI il 16/01/1976 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti-;-) udita I-a relazion-e-Svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Siena Vincenzo propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso