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Ordinanza — n. 24699/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24699/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO CARMINE nato a MADDALONI il 22/03/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Valentino Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 comma secondo, in relazione al comma primo n.2, 5, 7 e all'art. 61 n.5 cod. pen. (capo 1); artt. 61 n.2 cod. pen. e 76 comma 3, in relazione all'art. 2 Dlgs. 159 del 2011 (capo 2); art.4 L.110 del 1975 (capo 3); rimodulando, però, il trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali azione penale crimine altri capi d'accusa traffico aggravato di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO CARMINE nato a MADDALONI il 22/03/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Valentino Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 comma secondo, in relazione al comma primo n.2, 5, 7 e all'art. 61 n.5 cod. pen. (capo 1); artt. 61 n.2 cod. pen. e 76 comma 3, in relazione all'art. 2 Dlgs. 159 del 2011 (capo 2); art.4 L.110 del 1975 (capo 3); rimodulando, però, il trattamento sanzionatorio;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché non indica quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle citate attenuante; esso, inoltre, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il