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Ordinanza — n. 24698/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific argumentative comparison with court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Martino Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of convictions for aggravated injuries and threats involving a knife, arguing illogical reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected this claim because the arguments were generic and failed to provide a specific, argumentative comparison with the reasons given by the lower court for finding him responsible.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations of illogical reasoning without presenting a specific, argumentative comparison with the factual and legal grounds established by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection lack of argumentative comparison criminal responsibility reasoning procedural costs award appellate court review specific factual comparison aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO MASSIMO nato a MILAZZO il 07/10/1975 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Martino Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni e minacce aggravate dall'uso di un coltello, rimodulando, però, il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche prive di effettivo confronto argomentativo con le ragioni poste a base della affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0