Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific argumentative comparison with court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Martino Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of convictions for aggravated injuries and threats involving a knife, arguing illogical reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected this claim because the arguments were generic and failed to provide a specific, argumentative comparison with the reasons given by the lower court for finding him responsible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations of illogical reasoning without presenting a specific, argumentative comparison with the factual and legal grounds established by the lower court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO MASSIMO nato a MILAZZO il 07/10/1975 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Martino Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni e minacce aggravate dall'uso di un coltello, rimodulando, però, il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche prive di effettivo confronto argomentativo con le ragioni poste a base della affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0