Ordinanza — n. 24697/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZARRO PARIDE nato a CASERTA il 21/03/1969 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bizzarro Paride ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il travisamento della prova in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con una congrua motivazione (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24697/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZARRO PARIDE nato a CASERTA il 21/03/1969 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bizzarro Paride ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il travisamento della prova in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con una congrua motivazione (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06