Ordinanza — n. 24693/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTELLANO VINCENZO nato a NAPOLI il 12/02/1993 ESPOSITO DAVIDE nato a NAPOLI il 04/04/1998 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati Castellano Vincenzo ed Esposito Davide ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624 - bis primo e terzo comma in relazione all'art. 625 n.2 cod. pen. capo A), 110 e 493 ter cod. pen. capo B); mentre ha ridotto l'entità delle pene inflitte;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24693/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce - per entrambi i ricorrenti - il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n.6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTELLANO VINCENZO nato a NAPOLI il 12/02/1993 ESPOSITO DAVIDE nato a NAPOLI il 04/04/1998 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati Castellano Vincenzo ed Esposito Davide ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624 - bis primo e terzo comma in relazione all'art. 625 n.2 cod. pen. capo A), 110 e 493 ter cod. pen. capo B); mentre ha ridotto l'entità delle pene inflitte;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce - per entrambi i ricorrenti - il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n.6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/