Ordinanza — n. 24692/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONI TONINO nato a ASCOLI PICENO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Filipponi Tonino ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 - bis secondo e terzo comma in relazione all'art. 625 n.5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione del compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24692/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 - bis secondo e terzo comma in relazione all'art. 625 n.5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione del compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONI TONINO nato a ASCOLI PICENO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Filipponi Tonino ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 - bis secondo e terzo comma in relazione all'art. 625 n.5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione del compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06