Cassation appeal dismissed for late filing and manifestly unfounded arguments regarding theft and non-punishment. The court rejected the appeal due to procedural delays and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Berardino Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft but failed to file the appeal within the statutory 45-day period following the appellate judgment. The court found the appeal untimely and rejected the substantive arguments as manifestly unfounded and lacking specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 2, lett. c; Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; The appeal must be filed within the strict statutory deadline, and arguments must be specific and substantiated to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BERARDINO DOMENICO nato a PIANELLA il 28/04/1957 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di B andin Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello de L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 14 novembre 2023 all'esito di procedimento con rito cartolare, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 14 dicembre 2023, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 28 gennaio 2024; - non torna applicabile la previsione dell'art. 585, comma 1 -bis cod. proc. pen., considerato che «nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499 - 01); - il ricorso per cassazione è stato presentato tardivamente soltanto il 12 febbraio 2024;
Ritenuto che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile, in quanto: - il primo motivo, nella parte in cui deduce la mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui al R.D. n. 1775/93, è inammissibile in quanto è inedito e, comunque, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 38098 del 20/05/2019, Rv. 277037); - il primo motivo, nella parte in cui contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la pena edittale prevista per il delitto di furto supera i limiti legislativi fissati ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità; - il secondo motivo, che deduce genericamente dei vizi della sentenza impugnata senza la specifica individuazione dei punti che si intendeva impugnare, è inammissibile in quanto privo di specificità e anche inconferente rispetto al procedimento di cui trattasi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle