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Ordinanza — n. 24689/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to prior review by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabio Pericolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 81, 624, 625, and 61 of the Penal Code, arguing that spontaneous declarations were unusable and contesting sentencing factors like non-punishability and aggravating circumstances. The court rejected these arguments as inadmissible because they merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the lower court without specific legal critique.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the grounds of the lower court's decision without specific legal criticism are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of grounds prior review penal code offenses court costs indagine per furto furto di lieve entità truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che contestano l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
pen., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., il diniego dell'attenuante di cui all'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che contestano l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERICOLO FABIO nato a LUCERA il 29/03/1996 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pericolo Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.81 cpv., 624, 625 n.2 e 61 n.5; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, è manifestamente infondato considerato che la Corte territoriale ha già accolto la relativa eccezione e le dichiarazioni non sono state utilizzate (si veda pag. 7);

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che contestano l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito e non scandite da specifica critica alle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 8 sul 131 - bis cod. pen, pag.9 sia sull'art. 625 n.2 cod. pen., sia sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il