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Ordinanza — n. 24688/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to a correctable material error fixed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the lower court had already corrected a material omission regarding a suspended sentence. The appellant argued that the conditional suspension was not applied, but the trial court had accepted the parties' agreement which included this provision and subsequently amended the judgment to insert the phrase 'suspended sentence.' The court ruled that since the error was rectified before the appeal was filed, the appeal lacked a valid ground for review under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A material error in judgment that is corrected by the lower court prior to the filing of an appeal renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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material error correction suspended sentence agreement inadmissible appeal procedural omission lower court amendment errore nella commisurazione della pena correzione di errore materiale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Preso atto che si è trattato di un mero errore materiale "per omissione" poiché il giudice ha accolto in toto la richiesta formulata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 130 c.p.p.
pen., che conteneva anche la sospensione condizionale; e rilevato che detto errore è stato emendato dal giudice a quo con la procedura ex art. 130 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
disponendo l'inserimento delle parole "pena sospesa"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Preso atto che si è trattato di un mero errore materiale "per omissione" poiché il giudice ha accolto in toto la richiesta formulata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., che conteneva anche la sospensione condizionale; e rilevato che detto errore è stato emendato dal giudice a quo con la procedura ex art.
art. 130 cod. proc. pen
pen., che conteneva anche la sospensione condizionale; e rilevato che detto errore è stato emendato dal giudice a quo con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORODAN CATALIN MARINEL nato a ALESD( ROMANIA) il 23/07/1995 avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Borodan Catalin Marinel ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Fermo, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto monoaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso deduce la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo ma omessa nella sentenza;

Preso atto che si è trattato di un mero errore materiale "per omissione" poiché il giudice ha accolto in toto la richiesta formulata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., che conteneva anche la sospensione condizionale; e rilevato che detto errore è stato emendato dal giudice a quo con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. disponendo l'inserimento delle parole "pena sospesa"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ma può essere esentato dalla ulteriore condanna al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende (l'ordinanza di correzione errore materiale è stata adottata il 21 dicembre 2023, successivamente alla proposizione del ricorso in data 1 dicembre 2023).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per Cassa ammende. Così deciso il