Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural violations and late filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Abouelght Moemen Samy Farag inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to verify the credibility of the victim and misinterpreted evidence, but the Court ruled that such factual reassessment is exclusively the domain of the trial judges. Furthermore, the defense's submission was deemed untimely as it arrived after the statutory fifteen-day deadline, reinforcing the decision to reject the petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; The Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own credibility assessment for that of the trial court, and appeals lacking specific procedural violations or filed outside statutory time limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY FARAG nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; I Rilevato che l'imputato Abouelght Moemen Samy Farag ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 612 comma secondo cod. pen. (capo A) e 110, 581 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie per cui vi è la condanna e la contraddittorietà dalla motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 192 cod. proc pen. in ordine alla mancata verifica dell'attendibilità e credibilità della persona offesa e l'illogicità della motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) ed inoltre muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente il 29 maggio 2024, che è tardiva perché inviata dopo la scadenza del termine di quindici giorni anteriori all'udienza ex artt. 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, comunque, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen