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Ordinanza — n. 24683/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new grounds not previously argued in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Samini Rida inadmissible and ordered him to pay court costs. Rida argued that the lower court failed to reclassify the theft as 'theft with skill' under Article 625, Paragraph 8-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the argument was novel and could have been raised earlier, violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 625, n. 8-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the sole ground relies on new considerations not previously deduced, as they are deemed deducible but not argued in time.

Parole chiave

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inadmissible appeal novel grounds procedural default theft with skill Cassation procedure rapina scippo risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 625, n. 8-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMINI RIDA nato il 05/01/2000 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Samini Rida ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 8-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con destrezza, è inammissibile in quanto è inedito e si risolve in considerazioni deducibili e non dedotte in precedenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06