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Sentenza — n. 24681/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24681/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Muzzì Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna del predetto imputato per due episodi di furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7, terza ipotesi, cod. pen (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione ex art. 624 bis cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24681/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 e 7, terza ipotesi, cod. pen (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione ex art. 624 bis cod. pen.).

Parole chiave

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azione civile abbandono del procedimento per truffa delitto condono delle spese procedurali ritiro della querela penale recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
pen (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione ex art. 624 bis cod. pen.).
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUZZI DANIELE nato a GENOVA il 27/05/1986 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Muzzì Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna del predetto imputato per due episodi di furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7, terza ipotesi, cod. pen (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione ex art. 624 bis cod. pen.).

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. In data 26 marzo 2024 è pervenuto il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (redatto il 6 marzo 2024 dal Commissariato di Genova - Sampierdarena - Cornigliano) e verbale di accettazione (redatto in pari data dal medesimo commissariato). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così d